Premesso che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che al’esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 282 del 08/07/2014 con la quale la Regione Calabria ha approvato il “PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016”;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 174 del 15/04/2024 con la quale la Regione Calabria ha approvato il “PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2024”;
Vista l’O.P.C.M. n. 3606 del 28-08-2007 disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione;
Vista la Legge n. 353 del 21-11-2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;
Vista la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 45 del 15/10/2018 di approvazione Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile;
Visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco;
Visto l’art. 108 Capo VIII Protezione Civile del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 28 aprile 2023 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2023, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353;
RICORDA CHE
IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DECORRE
DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
Dal 15 Giugno al 30 Settembre, su tutto il territorio regionale si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 238/2014 e con LR 51/2017.
Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
É FATTO DIVIETO:
- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Durante tale periodo i proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio Comunale, devono:
- provvedere, con immediatezza, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
- provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, o corte, o giardino posti in prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere;
- Agli Enti Pubblici e/o ai soggetti da loro incaricati si dovranno fare carico della pulizia degli immobili di proprietà o delle strade di loro competenza della pulizia entro il termine suddetto
ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI
1 Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
- è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
- è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
- l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
- fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91.
- è consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento.
2 Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell’UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza per le seguenti finalità:
- attività sperimentali a scopo di ricerca;
- tutela di specie per le quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
3 La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c,d di cui sopra sarà inoltrata all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza ai sotto elencati indirizzi, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato:
- UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per le provincie di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) – Viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
- UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Cosenza) – Contrada Vaglio Lise – 87100 Cosenza
- UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Reggio Calabria) Via Modena – 89122 Reggio Calabria
La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
1. planimetria descrittiva della superficie interessata dall’intervento con indicazione dell’uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
2. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall’intervento;
3. indicazioni sull’ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
4. descrizione tecnica delle modalità operative dell’intervento;
5. definizione esplicita delle finalità dell’intervento;
6. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
7. dichiarazione di non significatività dell’intervento sulla conservazione del suolo.
L’operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell’incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.
4 I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un Km, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, da comunicare all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l’attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.
DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:
5 nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
- accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic;
- accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;
I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio. Le aree di cui sopra, vengono individuate dai sindaci dei Comuni interessati che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno direttamente i Comuni.
AVVERTE
Tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie che saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall’art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall’art. 11 della medesima legge.
L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Trebisacce per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva.
I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Trebisacce tutte le spese che saranno sostenute da esso.
INVITA
CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO A DARNE COMUNICAZIONE IMMEDIATA AD UNA DELE SEGUENTI AUTORITA’:
- REGIONE CALABRIA - PROTEZIONE CIVILE N. VERDE 800496496
- CORPO FORESTALE DELLO STATO Tel. 1515
- VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
- CARABINIERI Tel. 112
- COMUNE DI TREBISACCE - POLIZIA MUNICIPALE Tel. 0981-550222 / 0981-550230
DISPONE
L’immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 (quindici) ed in luoghi di visibilità pubblica.
Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri di Trebisacce – Sezione Corpo Forestale, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
Regione Calabria - Settore Protezione Civile - Catanzaro;
Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione - Catanzaro;
Regione Calabria - A.FO.R. - Catanzaro;
U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Comando Stazione Carabinieri di Trebisacce;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza;
Anas Cosenza;
Ferrovie dello Stato - RFI - Direzione Territoriale Produzione - Reggio Calabria;
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce;
Comando Polizia Municipale - Sede;
Comune di Trebisacce - Servizio Protezione Civile.